Art. 11.
(Istituto superiore delle arti).

      1. L'Accademia nazionale di danza, mantenendo la propria denominazione, è ricompresa in un'unica istituzione di istruzione superiore di grado universitario, denominata Istituto superiore delle arti (ISDA), secondo le modalità di cui al comma 2.
      2. Sono istituiti cinque ISDA, rispettivamente in una regione del nord, del centro, del sud, in Sicilia e in Sardegna, per la formazione universitaria, per la produzione artistica e per la ricerca nel campo delle arti visive, musicali e coreutiche. Ad esso afferiscono le istituzioni esistenti nell'ambito regionale e in possesso dei requisiti stabiliti dal piano triennale di cui all'articolo 12.
      3. Ciascun ISDA adotta un proprio statuto e un regolamento che tiene conto delle specificità didattiche e organizzative delle singole articolazioni interne; lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CNDA.